1. All'articolo 109 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse;
b) il terzo comma è abrogato;
c) al quarto comma, le parole: «La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si estingue»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato».