Art. 4.

      1. All'articolo 109 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o di tendenza a delinquere» sono soppresse;

          b) il terzo comma è abrogato;

          c) al quarto comma, le parole: «La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato si estingue»;

          d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato».

 

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